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La TIA è una tassa e quindi l'IVA è illegittima. (14/01/2010)
A partire dal 1999 molti comuni (1.193 al 31 dicembre 2008), hanno sostituito la TARSU con la TIA

Antonio Granata - Riccardo Zelinotti
Da TARSU a TIA: la Corte Costituzionale ha stabilito che la TIA è una tassa e quindi l’applicazione dell’IVA è illegittima
A partire dal 1999 molti comuni (1.193 al 31 dicembre 2008), hanno sostituito la TARSU [1] con la TIA [2] .
Le principali differenze tra TARSU e TIA riguardano:
• il calcolo dei contributi che, nel caso della TARSU è effettuato sulla base dei metri quadrati del proprio immobile (con una riduzione nel caso si viva da soli), nel caso della TIA, invece, la tariffa è determinata da dei costi generici del servizio, ai quali si aggiunge una componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare, è calcolata, cioè in base ai rifiuti effettivamente prodotti;
• un’evoluzione positiva, specialmente in alcune realtà, tesa ad incentivare sempre più la raccolta differenziata ed i comportamenti delle utenze finalizzati a ridurre i rifiuti alla fonte, a massimizzare il recupero ed a minimizzare il ricorso alla discarica;
• con il passaggio da tassa a tariffa, però, è divenuto possibile applicare su quest’ultima l’IVA al 10%, fino alla dichiarazione della Corte Costituzionale numero 238 del 24 luglio 2009.

La Corte Costituzionale ha stabilito che la TIA è una “tassa” e non una “tariffa”, pertanto, sulla stessa non è applicabile l’IVA.
Il presupposto oggettivo (art. 1 del D.P.R. n. 633/1972) per l’applicazione dell’IVA è rappresentato dalla cessione di beni (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) e dalla prestazione di servizi (art. 3 del D.P.R. n. 633/1972).
Una tassa non si qualifica mai come “corrispettivo di un servizio”, poiché è dovuta in base alla legge e non in forza di un contratto; pertanto in caso di “prelievo tributario” (tassa) difetta il presupposto oggettivo dell’IVA e la stessa non può essere addebitata.
Si riconosce, così, del tutto illegittima l’IVA al 10% applicata dai comuni interessati sulla TIA, per la quale, oggi, i cittadini possono chiedere il rimborso.
Sono quasi 5 milioni le famiglie residenti in circa 1.220 comuni italiani, che, dal 1999 al 2008, hanno dovuto pagare l’IVA di troppo sulla tassa dei rifiuti, e che oggi devono avere indietro quanto versato più del dovuto.
La stima di tale spesa non è affatto di poco conto: secondo quanto indicato dall’ultimo rapporto ISPRA, è stimabile che, tra famiglie ed aziende, potrebbe oscillare tra i 200 e i 230 milioni di euro l’anno. Ad es: per una famiglia che paga 250 euro all’anno di TIA, la restituzione corrisponderebbe a 25 euro l’anno, che vanno moltiplicati per il numero di anni in cui si è pagata la TIA.
Ovviamente i cittadini per chiedere e per avere diritto al rimborso dovranno esibire la prova dell’avvenuto pagamento della TARSU e della TIA sulla quale è stata calcolata la voce Iva al 10%, presentando le ricevute con le quali sarà possibile ottenere il rimborso. Le informazioni e i moduli per effettuare la richiesta di rimborso sono reperibili presso gli sportelli territoriali della Federconsumatori dislocati sul territorio nazionale, i cui indirizzi si trovano sul sito www.federconsumatori.it .
Ora tocca al Governo dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, ed è indispensabile che il Ministero delle Finanze dia disposizioni attuative per la piena applicazione della sentenza, facendo cessare l’assoggettamento ad IVA già dalla prossima bolletta della TIA e mettendo, contemporaneamente, in moto il meccanismo di rimborso per restituire alle famiglie quanto illegittimamente esatto.



TARSU: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

TIA: tariffa igiene ambientale

Fonte: cgil nazionale




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